Cessione di dati, a seguito di consenso, a titolo gratuito e per scopi di interesse generale (scientifici, di ricerca, di implementazione e miglioramento dei pubblici servizi) da parte dei singoli.
Molto complessa la discussione sulla cessione mediante consenso dei propri dati a soggetti che agiscono per scopi commerciali perché sono probabili violazione della privacy e sorveglianza, soprattutto in situazioni vulnerabili come il rapporto di lavoro.
Come leggiamo in in “IA: lavorare con l’intelligenza artificiale. Una cassetta degli attrezzi 4.0“:
(…) per la maggior parte dei dati trattati sul lavoro la base giuridica non può e non deve essere il consenso dei dipendenti, dato il naturale squilibrio di forze tra datore di lavoro e dipendente. Potremmo rischiare di trovarci dinanzi ad un consenso non esattamente libero.
Il trattamento può del resto essere necessario anche per altri motivi, ad es. per l’esecuzione di un contratto o può essere imposto dalla legge.
Allora, quando il consenso è utilizzato come base giuridica per il trattamento dei dati, il consenso dovrebbe in linea di principio essere valido solo se supportato da un contratto collettivo e si deve prevedere il rinnovo del consenso durante il processo di trattamento dei dati. La stessa logica deve essere applicata quando il datore di lavoro elabora i dati dei lavoratori per usi ulteriori o diversi che non erano stati previsti all’atto della richiesta del consenso.
È dunque evidente come i contratti collettivi settoriali e intersettoriali siano strumenti chiave quando si tratta di raggiungere accordi sui dati dei lavoratori che vanno oltre il livello aziendale. (…)
In sintesi, un’intelligenza artificiale e una governance dei dati robuste dovrebbero consentire ai lavoratori di:
1. non essere influenzati negativamente dal processo decisionale algoritmico e acquisire efficacemente conoscenza della logica coinvolta in qualsiasi trattamento automatico dei dati che lo riguardano;
2. non rinunciare ai propri diritti alla privacy;
3. esercitare adeguatamente i propri diritti di protezione dei dati sul lavoro, compresa l’assistenza dei sindacati per raggiungere tale obiettivo;
4. consentire ai rappresentanti dei lavoratori di svolgere un ruolo chiave nel decidere come i dati dei lavoratori vengono utilizzati, archiviati o condivisi nel contesto di occupazione. (…)