Casini lo identifica come luogo dell’ibridazione:
In ambito ultrastatale (…) la distinzione tra pubblico e privato svolge più funzioni in base al contesto. Lo spazio giuridico globale è un luogo in cui istituti, regole e procedure si ibridano e si confondono: quel che è comunemente inquadrato come «pubblico» o «pubblicistico» può assumere tratti «privati» o «privatistici» e viceversa; i regolatori, gli Stati, sono al contempo anche i regolati; gli stessi fenomeni possono essere osservati con lenti diverse e riferiti di volta in volta a differenti tradizioni o ambiti disciplinari, riconducibili al diritto internazionale, al diritto pubblico o al diritto privato. Oltre lo Stato, il diritto pubblico e il diritto privato trovano nuove combinazioni, reciprocamente prendendo in prestito e scambiandosi istituti e soluzioni: è il regno degli intrecci e delle ibridazioni. In un tale quadro, allora, urge disegnare regole internazionali che possano assicurare standard elevati di tutela dei diritti fondamentali, favorire il contrasto alla disinformazione e alle fake news, garantire la protezione dei dati personali nei confronti di tutte le grandi compagnie private che «controllano» la rete. In materia di privacy, per esempio, o anche di difesa contro decisioni automatizzate, ma anche di difesa contro i cosiddetti harmful contents, occorrono regole certe e condivise in tutto il globo. (L. Casini, “Lo Stato (im)mortale. I pubblici poteri tra globalizzazione ed era digitale”)