In via di contrattazione e affermazione in alcuni settori del lavoro, è un esempio chiaro delle
norme volte a mitigare gli effetti potenzialmente dannosi dell’uso di dispositivi tecnologici sulla qualità del lavoro e sulla dignità umana dei lavoratori (…) già oggi [esistenti] in vari Paesi industrializzati, emergenti o in via di sviluppo ([insieme al] diritto agli obblighi di sicurezza, alla protezione dei dati personali…). Molti sistemi giuridici hanno da tempo adottato regole per temperare l’impatto sociale dei licenziamenti di massa e delle perdite di posti di lavoro, anche legati all’automazione e alla riconversione tecnologica (i giuristi del lavoro definiscono “licenziamenti economici” quelli che avvengono per «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” [art. 3 della legge 604/1966]
da “Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano”