L’analisi giuridica ha forti riferimenti cognitivi

«Sarony posizionando Oscar Wilde davanti alla macchina fotografica, selezionando e disponendo il costume, i tendaggi e altri vari accessori in detta fotografia, disponendo il soggetto in modo da presentare contorni aggraziati, gestendo le luci e le ombre, suggerendo ed evocando l’espressione desiderata, e da tale disposizione, preparazione o rappresentazione, realizzata interamente da Sarony, ha prodotto l’immagine in questione.» Napoleon Sarony vs Burrow-Giles Lithographic Company

Aliprandi, dopo aver analizzato il caso della fotografia, ovvero la prima attribuzione esplicita di creatività giuridica a un essere umano che utilizza una macchina in un atto espressivo, è netto anche a proposito dell’IA “generativa”

È l’essere umano a fornire l’input alla macchina e rimaneggiare l’output per avvicinarlo sempre più al risultato desiderato; è l’essere umano a decidere se l’output fornito è adeguato per essere pubblicato o al contrario se necessita ulteriori rimaneggiamenti e aggiustamenti; è l’essere umano a decidere in quali sedi l’output sarà pubblicato e ad assumersene la responsabilità. In quest’ottica dunque anche i sistemi AI generativi, pur ponendosi davvero come qualcosa in grado di mettere pesantemente in crisi il diritto d’autore, riescono comunque ad essere ricondotti sotto il suo campo d’azione. (S. Aliprandi, “L’autore artificiale. Creatività e proprietà intellettuale nell’era dell’AI)

Per poi problematizzare:

Fino a quando i sistemi AI avranno bisogno di essere guidati e istruiti puntualmente dall’essere umano per generare opere di buon livello? Potremo utilizzare lo stesso approccio anche quando l’apporto umano sarà davvero ridotto al mero “premi un tasto e scegli l’immagine che preferisci”? E al di là dell’indagine ontologica su come qualificare questo tipo di attività (creativa o compilativa?), come dovremo inquadrare questo nuovo fenomeno dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale?(ibidem)