Aliprandi chiarisce
La tutelabilità degli algoritmi in sé è tema ampiamente dibattuto e tuttora aperto e vede due approcci diversi tra l’ordinamento USA e l’ordinamento UE. (…) in Unione Europea rimane valido il principio (stabilito con la storica votazione del 2006) della non brevettabilità del software e tanto meno dei semplici algoritmi. Ciò nonostante, non si può fare a meno di registrare come anche le aziende dell’information technology riescano comunque a ottenere dall’Ufficio Brevetti Europeo la registrazione di brevetti sfruttando l’elasticità delle maglie del sistema e facendoli rientrare nella categoria delle “computer implemented invention” (letteralmente, invenzioni implementate attraverso il computer). In sostanza, la soluzione è quella di impostare la domanda di brevetto in modo da poter sostenere che l’invenzione presentata non è puro software bensì qualcosa di più complesso di cui il software è solo una componente (anche se il più delle volte è la componente principale) (S. Aliprandi, “L’autore artificiale. Creatività e proprietà intellettuale nell’era dell’AI)