Opere “utilitaristiche” dell’IA e concorrenzialità intellettuale

Sostiene Chimienti che:

la creatività artificiale, quando e in quanto tale, ancorché sia meritevole di considerazione, là dove suscettibile di uno sfruttamento economico, (…) [ha] diritto ad una protezione giuridico-economica, però di tipo particolare, non concorrenziale e non equivalente alle privative assicurate dal Dda [diritto d’autore – NdR] alla creatività umana. (…) [Invece] l’AI può essere in prospettiva concorrenziale con l’intelligenza umana per le opere c.d. utilitaristiche o a queste ultime assimilabili, dove in effetti poco o niente rileva la personale struttura associativa mentale, ovvero il modo personale di esprimere le idee, pensieri o i sentimenti. (L. Chimienti, “Diritto di Autore 4.0. L’intelligenza artificiale crea?”)