Chimienti è netta:
Come si avverte già dalla analisi della attuale situazione sarà pressoché impossibile, se non esplicitamente dichiarato, identificare le opere all’origine del processo di apprendimento dell’AI e che fungono da base conoscitiva ed elaborativa per le successive creazioni artificiali. Oggetto dello sfruttamento potrebbero essere sia opere tutelate che opere di pubblico dominio (…) esame la situazione assomma a questa medesima necessità anche quella di compensare utilizzazioni che incidono sul diritto economico di studio, si può osare dire, a fini di plagio teorico e non materiale, elaborazione, trasformazione, il tutto realizzato attraverso una sorta di reverse engineering di opere preesistenti. L’AI crea una promiscuità di creatività e tutto questo ha oltre che dei risvolti di natura economica, forse anche importanti conseguenze sull’esercizio dei diritti morali. I diritti morali come si sa sono inalienabili, quindi certo che non si può pensare alla compensazione/risarcimento economico. Tali diritti saranno necessariamente compressi, l’autore non potrà opporsi a qualsiasi deformazione, modificazione ed ogni altro a danno della sua opera. Anche perché peraltro non potrà realizzarsi, in conseguenza di tale utilizzazione sui generis dell’opera, alcun pregiudizio all’onore ed alla reputazione di un autore non identificato e non identificabile dai terzi fruitori della nuova opera artificiale che verrà ad esistenza quale prodotto dell’AI (L. Chimienti, “Diritto di Autore 4.0. L’intelligenza artificiale crea?”)