Giornalismo e AI

La tesi di fondo del documento “La libertà di stampa nell’era dell’intelligenza artificiale” di Lara Palladini è che l’era digitale e, in particolare, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) hanno rivoluzionato la libertà di stampa e il diritto all’informazione, ponendo sfide significative alla verità delle notizie, al pluralismo informativo e al ruolo tradizionale del giornalista, rendendo necessaria una nuova regolamentazione e un ripensamento etico e professionale per salvaguardare la democrazia.

L’autrice si propone di rispondere al quesito se i moderni strumenti di espressione della libertà di pensiero siano degni di tutela costituzionale e quali siano i limiti, soggettivi e oggettivi, alla libertà di informazione, di fronte ai rischi connessi all’uso delle moderne tecnologie e dell’IA.

A supporto di questa tesi, il lavoro sviluppa i seguenti concetti chiave:

  1. Il Principio Costituzionale di Libera Manifestazione del Pensiero (Art. 21 Cost.) e il Diritto all’Informazione:
    • L’Art. 21 della Costituzione è definito come uno dei “diritti primari e fondamentali” e “tra i diritti inviolabili dell’uomo”.
    • È una disposizione precettiva e immediatamente vincolante, che non esclude la disciplina del legislatore ordinario.
    • La libertà di stampa è considerata un aspetto strumentale della libertà di manifestazione del pensiero, in linea con la teoria individualista prevalente.
    • La giurisprudenza ha riconosciuto che l’Art. 21 Cost. garantisce non solo il diritto di informare, ma anche il diritto di essere informati, quest’ultimo definito come il “profilo passivo” della libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto impone al legislatore di garantire l’accessibilità, la pluralità e la controllabilità delle fonti informative.
    • L’informazione veicolata dai mass media è tutelata direttamente dall’Art. 21, comma 1, Cost..
  2. I Limiti Tradizionali alla Libertà di Manifestazione del Pensiero e di Stampa:
    • L’unico limite esplicitamente imposto dall’Art. 21, comma 6, Cost. è il buon costume.
    • Altri limiti derivano dalla tutela di beni o interessi costituzionalmente garantiti, come la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati, la giustizia, il prestigio delle istituzioni, il sentimento religioso, la tutela dell’onore e della riservatezza delle persone.
    • La verità della notizia è un limite logico fondamentale, specialmente per il diritto di cronaca, pur ammettendo una “verità putativa” derivante da un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista.
    • Sono altresì richieste la continenza (forma “civile” dell’esposizione) e l’utilità sociale dell’informazione.
  3. La Disciplina della Professione del Giornalista:
    • La professione giornalistica è regolata dalla Legge n. 69 del 1963, che la configura come un’attività intellettuale non occasionale esercitata attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
    • L’Ordine professionale e l’iscrizione all’Albo sono obbligatori per l’esercizio della professione, fungendo da garanzia delle libertà e dell’indipendenza del giornalista.
    • I giornalisti godono di una “libertà insopprimibile di informazione e di critica”, ma sono soggetti a doveri inderogabili come il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la lealtà, la buona fede, la rettifica delle notizie inesatte e il segreto professionale sulle fonti.
    • Il Testo Unico dei doveri del giornalista è un codice deontologico che estende l’obbligo di rispetto dei principi etici a tutti gli strumenti di comunicazione, inclusi i social network.
    • Il giornalista è richiamato al suo ruolo di “public watchdog”, ovvero di “paladino” o “guardiano” della democrazia.
  4. L’Impatto dell’Era Digitale e dell’Intelligenza Artificiale sull’Informazione:
    • La digitalizzazione ha smaterializzato l’informazione e ne ha accelerato la diffusione, creando un ambiente in cui il diritto incontra difficoltà nel definire e tutelare le entità immateriali.
    • Si è passati da un modello comunicativo “uno a molti” a un modello in cui tutti gli utenti sono potenzialmente produttori e ricettori di informazioni (fenomeno della deintermediazione).
    • Le grandi piattaforme online (gatekeeper) sono diventate i principali intermediari dell’informazione. La loro “content moderation”, spesso gestita da algoritmi e IA, solleva problemi di censura privata e decisioni arbitrarie.
    • I sistemi di raccomandazione algoritmica e la profilazione degli utenti limitano il pluralismo, creando “camere d’eco digitali” o “bolle informatiche” che rinforzano le opinioni preesistenti, impedendo un confronto con punti di vista diversi.
    • L’IA rende sempre più facile manipolare le fonti e confondere il vero con il falso, accelerando fenomeni come le fake news e i deepfake.
    • Le fake news sono informazioni intenzionalmente false, inesatte e ingannevoli, diffuse per influenzare il pensiero e le azioni, con gravi ripercussioni sulla formazione dell’opinione pubblica e sulla democrazia.
    • I deepfake sono contenuti digitali falsi ma estremamente realistici, generati tramite IA, che possono apparire autentici e ledere la reputazione.
    • Si sottolinea che “una democrazia basata sul falso è una falsa democrazia”.
  5. La Regolamentazione e i Rimedi nell’Era dell’IA:
    • L’Unione Europea ha introdotto strumenti legislativi come il Digital Services Act (DSA) per regolare l’attività degli intermediari digitali e il Digital Markets Act (DMA) per prevenire abusi di mercato.
    • Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) è la prima regolamentazione sull’IA, mirata a promuovere un’IA antropocentrica ed etica. Vieta sistemi manipolativi, di social scoring e di sorveglianza in tempo reale. Introduce obblighi di trasparenza (ad esempio, per i deepfake e i contenuti generati da IA a fini informativi, a meno di revisione umana e controllo editoriale) e di supervisione umana per i sistemi ad alto rischio.
    • Il Regolamento UE 2024/1083 (EMFA – European Media Freedom Act) mira a un quadro comune per i servizi di media, imponendo ai fornitori di servizi su piattaforme di grandi dimensioni di dichiarare l’indipendenza editoriale e di non pubblicare contenuti IA senza revisione umana.
    • Tra i rimedi pratici contro la disinformazione vi sono il fact-checking (verifica delle notizie da parte di “verificatori”) e l’educazione degli utenti a un uso consapevole e critico della rete.
    • I rimedi giuridici (responsabilità civile e penale) per fake news sono complessi da applicare a causa delle difficoltà nell’individuare il responsabile e nel provare il nesso causale del danno, soprattutto per la viralità e l’anonimato. Le proposte di legge per la tutela penale sono discusse per il rischio di conflitto con la libertà di espressione.

In sintesi, il documento evidenzia una tensione crescente tra le immense opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i gravi rischi che queste comportano per la qualità dell’informazione, il pluralismo e la tenuta democratica, sottolineando la necessità di un’azione congiunta a livello normativo, professionale ed etico per proteggere i valori fondamentali della libertà di espressione.