Aliprandi richiama la distinzione tra copyright (diritto di copia) e diritto d’autore, antropocentrico. Già nel 1988 il diritto britannico, fondato sul primo concetto, distingueva tra computer-generated works e computer-assisted works. La tradizione fondata sul secondo ha maggiori difficoltà di adattamento, considerato il fatto che
i concetti fondanti di autore, di creatività, di originalità non trovano una precisa definizione nella legge; essi sono stati infatti definiti più dalla giurisprudenza (cioè i principi applicati dai giudici nelle sentenze) e ancora più nel dettaglio dalla dottrina (cioè gli articoli e i commenti degli studiosi di diritto). (…) Tradizionalmente, secondo la teoria giuridica italiana un’opera è considerata creativa se è sufficientemente originale e nuova. Schematizzando, potremmo quindi dire: “carattere creativo = originalità + novità”. (S. Aliprandi, “L’autore artificiale. Creatività e proprietà intellettuale nell’era dell’AI)