Autorialità estesa

Bellos e Montagu chiariscono:

l’aspetto più importante della legge del 1909 [sul diritto d’autore] fu (..) [questa affermazione]:

La parola autore comprenderà il datore di lavoro nel caso di opere realizzate dietro compenso.

Era una dichiarazione difficilmente compatibile con la clausola della Costituzione americana con cui si attribuiva al Congresso il potere di approvare leggi «per promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per un tempo limitato agli autori e inventori il diritto esclusivo sui propri scritti e sulle proprie scoperte». Autori e inventori sono persone fisiche, mentre i «datori di lavoro» possono essere persone giuridiche – società per azioni, partenariati, corporazioni di vario genere. A oggi, nessuno ha contestato la costituzionalità delle norme americane sul diritto d’autore, che si fondano tutte sulla formulazione della sezione 62 di questa legge del 1909. Le conseguenze di questa modifica formale al significato della parola autore – iniziata, a dire il vero, molto prima, e sottintesa anche dalla Convenzione di Berna del 1886 – hanno avuto una portata enorme: essa è diventata solo «un termine tecnico che indica il detentore dei diritti legali». Oggi la stragrande maggioranza dei diritti d’autore di qualche valore commerciale non appartiene a persone fisiche, ma a grandi imperi senza volto nel settore dei libri, dei film, della musica e del software – e nella lingua storpiata della legge sul copyright, queste entità giuridiche adesso sono gli autori delle opere che mettono in commercio, esattamente come i membri della Stationers’ Company erano proprietari del loro materiale nell’Inghilterra del xvii e xviii secolo. L’idea che un’azienda possa rivendicare questa proprietà si basa, in parte, sul concetto di «lavoro su commissione». Questa dottrina, a sua volta, ha probabilmente origine in un’usanza di lungo corso in ambito commerciale americano, chiamata shop right, che consente al datore di lavoro di utilizzare l’invenzione di un suo dipendente senza pagarlo, se l’invenzione è stata realizzata usando il tempo, i materiali, i locali o le attrezzature del datore di lavoro. Ma l’attribuzione del copyright al datore di lavoro è collegata in modo più diretto ai bizzarri limiti della legge americana sul diritto d’autore ottocentesca. Dal momento che la maggioranza dei libri letti non godeva di copyright – poiché erano edizioni pirata di romanzi europei, di testi di grammatica, e via discorrendo – una parte sostanziale delle opere registrate all’ufficio copyright prima degli anni sessanta era formata da testi che non avevano un unico autore o erano addirittura privi di un autore identificabile, come mappe, cartine geografiche, dizionari e rubriche. (…) Questa ambiguità di linguaggio persiste nella legge sul diritto d’autore. La normativa principale tuttora in vigore negli Stati Uniti, la legge sul copyright del 1976, estende la protezione ai programmi per computer solo «nella misura in cui comprendano una componente autoriale nell’espressione di idee originali da parte del programmatore» e allo stesso tempo permette che il copyright sia detenuto non dal programmatore, ma dall’azienda per cui lavora (D. Bellos – A. Montagu; “Il capitalismo della creatività. Passato, presente e futuro del diritto d’autore”)